Occorre distinguere se i compensi siano stati percepiti prima o dopo il 18 aprile 2017 data dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 40/2017.
Nel dettaglio se trattasi di emolumenti percepiti prima della predetta data, occorre far riferimento al chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2004. In tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria precisa che in mancanza dei presupposti legislativi che consentivano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, tali somme andavano qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte.
Successivamente il legislatore è intervenuto con il D. Lgs. n. 40 del 2017, in cui all’art. 16 comma 1 è stato inserito il c.d. servizio civile universale. In esso si legge che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Questi dal punto di vista fiscale, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Al comma 3 dello stesso articolo 16 si legge poi che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.Dunque, sulla base di quanto anzidetto, per i compensi percepiti dal 18 aprile 2017 e derivanti dal servizio civile, questi sono esenti (non partecipano alla base imponibile IRPEF e neanche all’imponibile previdenziale).
Se il volontario vuole, può riportarli, comunque, nel suo modello reddituale indicandoli alla voce RL16 del Modello Redditi PF/2020 oppure al rigo D5 (codice 3) del Modello 730/2020 a seconda del modello che si presenta.
I compensi percepiti prima del 18 aprile 2017, andavano riportati nel quadro dei “Redditi di lavoro dipendente ed assimilati” del modello dichiarativo.
Nel dettaglio se trattasi di emolumenti percepiti prima della predetta data, occorre far riferimento al chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2004. In tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria precisa che in mancanza dei presupposti legislativi che consentivano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, tali somme andavano qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte.
Successivamente il legislatore è intervenuto con il D. Lgs. n. 40 del 2017, in cui all’art. 16 comma 1 è stato inserito il c.d. servizio civile universale. In esso si legge che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Questi dal punto di vista fiscale, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Al comma 3 dello stesso articolo 16 si legge poi che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.Dunque, sulla base di quanto anzidetto, per i compensi percepiti dal 18 aprile 2017 e derivanti dal servizio civile, questi sono esenti (non partecipano alla base imponibile IRPEF e neanche all’imponibile previdenziale).
Se il volontario vuole, può riportarli, comunque, nel suo modello reddituale indicandoli alla voce RL16 del Modello Redditi PF/2020 oppure al rigo D5 (codice 3) del Modello 730/2020 a seconda del modello che si presenta.
I compensi percepiti prima del 18 aprile 2017, andavano riportati nel quadro dei “Redditi di lavoro dipendente ed assimilati” del modello dichiarativo.