STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “GERMOGLI DI IDEE”
Art. 1. Costituzione e denominazione
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro: “GERMOGLI DI IDEE” in seguito chiamata per brevità “Associazione”.
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.
L’Associazione ha sede in Trani (BT) cap 76125, via 63esima strada a denominarsi, n. 3 piano IV interno 17.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in dieci anni e, comunque, sino al 22.12.2023.
Art. 2. Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:
a) promuovere, sviluppare e diffondere la cultura della progettazione
b) formulare la progettazione per bandi e gare nazionali e Comunitari, per enti pubblici e privati, istituti, associazioni, fondazioni, imprese, società, cooperative, ditte individuali, parrocchie, comunità, centri di ricerca e persone organizzate,
c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con altre associazioni, con imprese, cooperative, istituti, fondazioni, Centri di ricerca ecc., sia nazionali che internazionali. Aderire a confederazioni enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari o connessi ai propri, esistenti o da costituire, sia nazionali che internazionali.
d) promuovere e organizzare attività di istruzione e formazione quali corsi, seminari, laboratori, convegni, master, workshop, webinar, manifestazioni, anche internazionali a vantaggio dei soci e della collettività,
e) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi, concerti musicali, eventi e manifestazioni, laboratori, workshop, webinar, anche internazionali, giornate a tema intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
f) intraprendere iniziative di promozione sociale, formazione interculturale, assistenza sociale, sensibilizzazione, supporto psico sociologico e di solidarietà umana a favore di bambini, ragazzi, adulti, anziani, famiglie, immigrati ed extracomunitari che vivono una situazione di disagio sociale e la solidarietà a favore di tutte le persone svantaggiate in qualsiasi posto nel mondo.
g) formare gruppi di esperti, gruppi di studio aventi finalità divulgative, preparare e diffondere materiale informativo atto allo svolgimento delle attività ed allo scopo sociale.
h) promuovere la cittadinanza attiva all’interno degli Stati aderenti all’Unione Europea.
i) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico in cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della repubblica 30/09/1963 n. 1409.
L) Proposte e progetti per la tutela dell’ambiente ed educazione alla sicurezza
M) promuovere ed organizzare attività nel terzo settore attraverso: la formulazione di progetti, il monitoraggio, le selezioni, la formazione e valutazione, mediante partenariato e convenzioni ed accordi con Istituti, Enti, Scuole, Università, parrocchie, associazioni e cooperative, sia nazionali che internazionali
E’ esclusa in ogni caso ogni attività di carattere commerciale.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative
Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) contributi di organismi internazionali;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; richiesta ed utilizzo di carte di debito e di credito; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redigerà apposito rendiconto da cui risultino, le entrate e le spese sostenute, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Art. 4. Associati
Possono far parte all’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso gli scopi e le finalità dell’associazione e la cui domanda di ammissione, venga presentata tramite l’apposito modulo predisposto da Consiglio Direttivo. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Gli associati si distinguono in: associati fondatori; associati ordinari; associati fruitori.
Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono associati ordinari tutti gli altri. Sono associati fruitori coloro che fruiscono delle attività dell’Associazione.
Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese sostenute.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.
La qualifica di associato si perde: per decesso; per recesso (se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato) per mancato pagamento della quota sociale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Art. 5. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell’anno precedente.
Art. 6. Quote associative
Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
Art. 7. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo.
Art. 8. Assemblea degli associati
L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano soci dell’anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale o tramite il sito internet e, in ogni casoi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 9. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile;
d) fissare la quota ordinaria di ammissione;
e) stabilire eventuali quote suppletive;
f) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il vice presidente, il Tesoriere e Segretario;
g) gestire l’ordinaria amministrazione; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti; richiedere carte di debito e di credito; stipulare contratti di acquisto di beni;
h) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione; autorizzare i rimborsi delle spese sostenute in favore degli associati.
i) redigere il regolamento al fine della gestione interna.
Le cariche di consigliere sono gratuite.
Art. 10. Rendiconto contabile
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.
Art. 11. Fondo comune
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Il patrimonio della società è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Art. 12. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 14. Modifiche allo statuto. Scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno tre associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o con finalità analoghe.
Art. 15. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.
27/12/2013
Art. 1. Costituzione e denominazione
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro: “GERMOGLI DI IDEE” in seguito chiamata per brevità “Associazione”.
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.
L’Associazione ha sede in Trani (BT) cap 76125, via 63esima strada a denominarsi, n. 3 piano IV interno 17.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in dieci anni e, comunque, sino al 22.12.2023.
Art. 2. Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:
a) promuovere, sviluppare e diffondere la cultura della progettazione
b) formulare la progettazione per bandi e gare nazionali e Comunitari, per enti pubblici e privati, istituti, associazioni, fondazioni, imprese, società, cooperative, ditte individuali, parrocchie, comunità, centri di ricerca e persone organizzate,
c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con altre associazioni, con imprese, cooperative, istituti, fondazioni, Centri di ricerca ecc., sia nazionali che internazionali. Aderire a confederazioni enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari o connessi ai propri, esistenti o da costituire, sia nazionali che internazionali.
d) promuovere e organizzare attività di istruzione e formazione quali corsi, seminari, laboratori, convegni, master, workshop, webinar, manifestazioni, anche internazionali a vantaggio dei soci e della collettività,
e) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi, concerti musicali, eventi e manifestazioni, laboratori, workshop, webinar, anche internazionali, giornate a tema intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
f) intraprendere iniziative di promozione sociale, formazione interculturale, assistenza sociale, sensibilizzazione, supporto psico sociologico e di solidarietà umana a favore di bambini, ragazzi, adulti, anziani, famiglie, immigrati ed extracomunitari che vivono una situazione di disagio sociale e la solidarietà a favore di tutte le persone svantaggiate in qualsiasi posto nel mondo.
g) formare gruppi di esperti, gruppi di studio aventi finalità divulgative, preparare e diffondere materiale informativo atto allo svolgimento delle attività ed allo scopo sociale.
h) promuovere la cittadinanza attiva all’interno degli Stati aderenti all’Unione Europea.
i) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico in cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della repubblica 30/09/1963 n. 1409.
L) Proposte e progetti per la tutela dell’ambiente ed educazione alla sicurezza
M) promuovere ed organizzare attività nel terzo settore attraverso: la formulazione di progetti, il monitoraggio, le selezioni, la formazione e valutazione, mediante partenariato e convenzioni ed accordi con Istituti, Enti, Scuole, Università, parrocchie, associazioni e cooperative, sia nazionali che internazionali
E’ esclusa in ogni caso ogni attività di carattere commerciale.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative
Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) contributi di organismi internazionali;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; richiesta ed utilizzo di carte di debito e di credito; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redigerà apposito rendiconto da cui risultino, le entrate e le spese sostenute, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Art. 4. Associati
Possono far parte all’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso gli scopi e le finalità dell’associazione e la cui domanda di ammissione, venga presentata tramite l’apposito modulo predisposto da Consiglio Direttivo. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Gli associati si distinguono in: associati fondatori; associati ordinari; associati fruitori.
Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono associati ordinari tutti gli altri. Sono associati fruitori coloro che fruiscono delle attività dell’Associazione.
Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese sostenute.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.
La qualifica di associato si perde: per decesso; per recesso (se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato) per mancato pagamento della quota sociale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Art. 5. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell’anno precedente.
Art. 6. Quote associative
Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
Art. 7. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo.
Art. 8. Assemblea degli associati
L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano soci dell’anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale o tramite il sito internet e, in ogni casoi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 9. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile;
d) fissare la quota ordinaria di ammissione;
e) stabilire eventuali quote suppletive;
f) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il vice presidente, il Tesoriere e Segretario;
g) gestire l’ordinaria amministrazione; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti; richiedere carte di debito e di credito; stipulare contratti di acquisto di beni;
h) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione; autorizzare i rimborsi delle spese sostenute in favore degli associati.
i) redigere il regolamento al fine della gestione interna.
Le cariche di consigliere sono gratuite.
Art. 10. Rendiconto contabile
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.
Art. 11. Fondo comune
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Il patrimonio della società è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Art. 12. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 14. Modifiche allo statuto. Scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno tre associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o con finalità analoghe.
Art. 15. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.
27/12/2013