La sentenza boccia i rilievi sollevati da Venezia e Milano: non sono “fondate le questioni di legittimità costituzionale”.
Il 3 luglio scorso, in udienza pubblica, la Corte Costituzionale aveva esaminato le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia che avevano impugnato, due mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo del 6 marzo 2017 recante le disposizioni per l'“Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale”.
Tre sostanzialmente i punti del decreto legislativo indigesti alle regioni Veneto e Lombardia:
1) la programmazione del servizio civile in piani triennali e annuali approvati dalla presidenza del Consiglio, senza il parere vincolante delle Regioni;
2) l’approvazione dei programmi di intervento del servizio civile senza prevedere una vera e propria “intesa” con le Regioni interessate;
3) l’aver affidato all’approvazione della presidenza del Consiglio l’attuazione dei programmi di servizio civile finanziati dalle Regioni: una disposizione, questa, che che secondo i ricorrenti risulterebbe lesiva dell’autonomia finanziaria di spesa riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione (art. 119).
Oggi la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando “non fondate le questioni di legittimità costituzionale” sollevate dalle Regioni.
Si legge nella sentenza: «Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, e, in connessione con l'art. 3, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., con il ricorso iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2017; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost., e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe».
Il 3 luglio scorso, in udienza pubblica, la Corte Costituzionale aveva esaminato le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia che avevano impugnato, due mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo del 6 marzo 2017 recante le disposizioni per l'“Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale”.
Tre sostanzialmente i punti del decreto legislativo indigesti alle regioni Veneto e Lombardia:
1) la programmazione del servizio civile in piani triennali e annuali approvati dalla presidenza del Consiglio, senza il parere vincolante delle Regioni;
2) l’approvazione dei programmi di intervento del servizio civile senza prevedere una vera e propria “intesa” con le Regioni interessate;
3) l’aver affidato all’approvazione della presidenza del Consiglio l’attuazione dei programmi di servizio civile finanziati dalle Regioni: una disposizione, questa, che che secondo i ricorrenti risulterebbe lesiva dell’autonomia finanziaria di spesa riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione (art. 119).
Oggi la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando “non fondate le questioni di legittimità costituzionale” sollevate dalle Regioni.
Si legge nella sentenza: «Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, e, in connessione con l'art. 3, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., con il ricorso iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2017; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost., e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe».